di Oliviero Casale, componente CTS Terzo Settore Conflavoro PMI
L'esame del Piano d'azione nazionale per l'economia sociale da parte del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2026, nel quadro della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2023, può rappresentare per il Terzo settore più di un passaggio istituzionale, perché colloca in una cornice strategica soggetti che l'ordinamento italiano conosce da tempo e che oggi possono riconoscersi non soltanto come erogatori di servizi, ma come infrastrutture civili e territoriali orientate al bene comune. Poiché il passaggio in CdM è stato ricostruito come esame o informativa, e non come adozione di un decreto immediatamente operativo, il documento va letto senza forzature: il suo valore non consiste nell'introduzione automatica di nuove agevolazioni, ma nella costruzione di un quadro di indirizzo entro cui fiscalità, finanza, coesione e lavoro possono essere ricondotti a una visione unitaria.
Un percorso europeo
La scelta del Governo si inserisce in un percorso europeo avviato con la Comunicazione COM(2021) 778 final del 9 dicembre 2021, con cui la Commissione europea ha adottato il Social Economy Action Plan, e proseguito con la Raccomandazione del Consiglio C/2023/1344, che invita gli Stati membri ad adottare o aggiornare strategie per l'economia sociale oppure a integrarla in iniziative di policy pertinenti. La relazione COM(2026) 138 final del 30 marzo 2026 conferma inoltre che la fase attuativa dovrà rafforzare accesso alla finanza, competenze, dati statistici, misurazione dell'impatto e capacità di operare nel mercato unico, mostrando che l'economia sociale è parte della trasformazione europea.
Una cornice su basi normative solide
Per l'Italia questa cornice non arriva su un terreno vuoto, perché la legge 6 giugno 2016, n. 106 ha già delegato il Governo alla riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e del servizio civile universale, mentre il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha definito gli enti del Terzo settore e le attività di interesse generale, stabilendo all'articolo 5 che tali enti operano per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Accanto al Codice, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 ha ridisegnato la disciplina dell'impresa sociale, e la legge 8 novembre 1991, n. 381 conserva un valore fondativo per la cooperazione sociale, collegandola all'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale. In questa stratificazione normativa il Piano non crea l'economia sociale, ma può offrirle una cornice di coordinamento, visibilità e sviluppo strategico.
Il bene comune come criterio
Letto da questa angolazione, il bene comune non appare come un richiamo etico aggiunto dall'esterno, ma come il criterio che consente di tenere insieme attività di interesse generale, finalità civiche e solidaristiche, governance partecipativa, radicamento territoriale e reinvestimento delle risorse nelle comunità. Quando il Piano richiama la presenza capillare degli enti del Terzo settore, degli enti religiosi, degli enti sportivi dilettantistici e degli altri soggetti dell'economia sociale sul territorio nazionale, collegandone la funzione alla coesione e allo sviluppo economico e sociale, emerge una convergenza tra quadro europeo e tradizione costituzionale italiana, perché le formazioni sociali richiamate dall'articolo 2 della Costituzione e l'autonoma iniziativa dei cittadini per attività di interesse generale prevista dall'articolo 118, quarto comma, diventano la base istituzionale di un'economia che produce valore insieme a responsabilità verso persone, territori e comunità.
In questa prospettiva, il richiamo ai beni comuni multilivello consente di rendere ancora più concreta la funzione dell'economia sociale, perché molti degli ambiti in cui operano ETS, imprese sociali, cooperative, enti religiosi e realtà civiche non riguardano beni o servizi isolati, ma condizioni della vita comune che nessun soggetto può custodire da solo. La cura delle fragilità, l'abitare sociale, il recupero dei beni confiscati, la rigenerazione di spazi, i servizi di prossimità, l'inclusione lavorativa e la coesione dei territori attraversano livelli diversi di responsabilità, coinvolgendo amministrazioni, comunità, famiglie, enti sociali e istituzioni finanziarie.
SIEG, fiscalità e aiuti di Stato: una lettura prudente
Il perimetro del Piano richiede una lettura precisa, distinguendo le quattro grandi categorie richiamate dal comunicato — cioè Terzo settore, cooperazione, sport dilettantistico ed enti religiosi — dai soggetti finanziari e infrastrutturali che possono concorrere al sostegno dell'ecosistema. Tale distinzione evita una rappresentazione indistinta e permette di immaginare un sistema nel quale gli enti produttori di valore sociale siano sostenuti da infrastrutture finanziarie, statistiche e formative coerenti con la loro natura.
La medesima prudenza deve guidare il riferimento ai Servizi di interesse economico generale, perché sarebbe improprio affermare che tutti gli enti dell'economia sociale siano già automaticamente riconosciuti come SIEG o che, per il solo effetto del Piano, dispongano di un regime agevolativo immediatamente operativo. La questione va ricondotta a un percorso regolatorio da sviluppare attraverso atti successivi e interlocuzioni europee, nel quale il regolamento (UE) n. 651/2014, il regolamento (UE) 2023/2831 e il regolamento (UE) 2023/2832 diventano riferimenti essenziali. Nello stesso quadro si collocano la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026, gli interventi del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, il Registro unico nazionale del Terzo settore e l'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che istituisce presso il MEF un comitato di esperti in materia di finanza degli enti dell'economia sociale.
Il rischio di categorie troppo uniformi
Il punto da seguire con maggiore attenzione, anche nella prospettiva di un CTS Terzo Settore chiamato a rappresentare le esigenze delle piccole e medie organizzazioni sociali, riguarda il rischio che questo riconoscimento venga applicato con categorie troppo uniformi, pensate per operatori ordinari. Il Terzo settore non chiede di essere sottratto alle regole, ma di essere regolato in modo coerente con la propria funzione costituzionale, sociale ed economica, perché opera spesso a contatto con fasce deboli, fragilità sociali, bisogni discontinui e territori esposti a carenze di servizi, risorse e opportunità. Da qui deriva la necessità di evitare distorsioni applicative in materia di fiscalità, credito, SIEG, procurement, amministrazione condivisa e misurazione dell'impatto, affinché il Piano non diventi una nuova fonte di adempimenti, ma uno strumento effettivo per rafforzare la capacità degli enti di operare come infrastrutture civili del bene comune.
Amministrazione condivisa: co-programmazione e co-progettazione
Il rischio può essere contenuto valorizzando l'articolo 55 del Codice del Terzo settore, la sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, il D.M. 31 marzo 2021, n. 72, e l'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che riconosce modelli di amministrazione condivisa privi di rapporti sinallagmatici e fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore. La co-programmazione e la co-progettazione non sono varianti semplificate dell'appalto, ma strumenti attraverso cui pubbliche amministrazioni ed enti sociali possono leggere insieme i bisogni, progettare risposte e costruire condizioni di coesione territoriale.
La dimensione antifragile del Terzo settore
Dentro questa trama normativa e organizzativa prende forma la dimensione antifragile del Terzo settore, poiché un'organizzazione sociale non è chiamata soltanto a resistere alle crisi o a ripristinare l'equilibrio precedente dopo uno shock, ma a trasformare fragilità, scarsità di risorse, discontinuità amministrative, bisogni emergenti, mutamenti demografici e pressioni ambientali in apprendimento, innovazione sociale, nuove alleanze, maggiore capacità di impatto e più solida autonomia organizzativa. In questa prospettiva, accesso alla finanza, misurazione dell'impatto, competenze, amministrazione condivisa, procurement sociale e valorizzazione del patrimonio immobiliare non sono capitoli separati, ma dimensioni della stessa maturazione organizzativa.
Il Piano nazionale per l'economia sociale può dunque essere letto come una soglia politica e organizzativa, nella quale l'Italia riconosce che una parte essenziale della propria capacità di futuro dipende da soggetti che producono economia dentro relazioni di prossimità, processi partecipativi, responsabilità comunitarie e finalità di interesse generale. Perché questa occasione non resti una cornice programmatica priva di effetti, il Terzo settore dovrà connettere identità solidaristica e competenza gestionale, radicamento territoriale e innovazione, sussidiarietà e misurabilità, autonomia civile e collaborazione pubblica, fino a mostrare che l'economia sociale non è un settore marginale, ma una delle forme concrete attraverso cui il bene comune può diventare capacità organizzata di futuro.